LO STATUTO
STATUTO
dell’Associazione Culturale senza fini di lucro
“ARCHIVIO PIERO GUCCIONE“
COSTITUZIONE - SEDE - OGGETTO DELL’ATTIVITA’
Art.1) Costituzione
Per iniziativa della Famiglia Guccione e facendo seguito ai voleri dell'artista Piero Guccione e' costituita una Associazione culturale senza fini di lucro denominata: “ARCHIVIO PIERO GUCCIONE”
Art.2) Sede
L’Associazione ha sede in Roma, Via Ruffini 2/A.
L’assemblea medesima potrà istituire o sciogliere sedi secondarie, sedi operative, uffici, anche di rappresentanza sia sul territorio italiano che Internazionale
Art.3) Oggetto - Finalità
L’Associazione è apolitica, apartitica, a carattere culturale e senza fini di lucro, con durata illimitata nel tempo, regolata a norma del Libro I, Titolo II, capo I, II, III del codice civile.
L’Associazione ha lo scopo di promuovere a livello nazionale ed internazionale la conoscenza e la tutela della figura e delle opere di Piero Guccione, approfondendo lo studio della figura e dell’opera dell’artista, con particolare riferimento alle seguenti attività:
• Esaminare, studiare, autenticare e documentare l'opera di Piero Guccione.
• Raccogliere, catalogare ed archiviare tutta la documentazione relativa alla sua opera ed alla sua Persona. Per raggiungere questo fine, l'Associazione si riserva di prendere visione diretta di tutte quelle opere per le quali non risulti esauriente la documentazione raccolta e le indagini condotte.
• Curare e promuovere la pubblicazione di documenti, saggi, cataloghi, lettere,
biografie, opere letterarie, sussidi informatici (CD Rom, siti web ma non solo);
• organizzare, anche per conto terzi, iniziative speciali quali mostre, convegni e seminari, promuovere esposizioni ed iniziative rivolte alla divulgazione, valorizzazione e celebrazione della Persona e dell'opera dell'Artista, anche fondando Centri di studio e Musei.
• Tutelare la Figura dell'Artista e difendere il suo patrimonio artistico dalle contraffazioni e dagli illeciti.
• Tutelare i luoghi legati all’Artista quali lo studio e la casa.
L’Associazione può operare in Italia e all’estero, nei modi e con gli strumenti ritenuti di volta in volta idonei per il conseguimento delle finalità statutarie.
L’associazione si avvale di ogni strumento utile al raggiungimento degli scopi sociali e in particolare della collaborazione e stipulazione di apposite convenzioni, contratti con Enti e soggetti pubblici e privati e della
partecipazione ad altre associazioni, società o Enti aventi scopi analoghi o connessi ai propri.
L’associazione potrà inoltre compiere qualsiasi operazione economica o finanziaria, mobiliare o immobiliare, per il migliore raggiungimento dei propri fini.
L’associazione potrà, esclusivamente per scopo di autofinanziamento e senza fine di lucro, esercitare le attività marginali previste dalla legislazione vigente.
PATRIMONIO DELL’ASSOCIAZIONE
Art.4) - Patrimonio o Fondo di dotazione dell’Associazione
Per il conseguimento dei fini che si propone, l’Associazione provvederà a costituire Patrimonio, altresì detto Fondo di dotazione. Detto patrimonio dell’Associazione è formato da:
1. quote associative;
2. elargizioni a qualunque titolo fornite tanto da Enti e da persone estranee alla Associazione quanto da associati; dette elargizioni, per disposizioni dell’oblatore accettata dal Consiglio Direttivo, potranno anche avere una destinazione specifica;
3. beni mobili e immobili acquistati e quelli di cui i titolari abbiano fatto, anche tacitamente, disposizione a favore dell’associazione;
4. proventi derivanti da manifestazioni, dibattiti, conferenze, rassegne, gite, seminari o altro, istituiti e/o realizzati a seguito di delibera del Consiglio Direttivo;
5. diritti di segreteria dovuti per l’attività di richiesta di autenticazione, archiviazione e/o aggiornamento del Catalogo Generale di Piero Guccione;
6 proventi derivanti dalla cessione delle pubblicazioni curate e promosse dall’associazione nell’ambito della sua attività di divulgazione culturale;
Gli apporti (quote, versamenti, elargizioni, contribuzioni, donazioni, diritti di segreteria ecc.) comunque fatti al fondo di dotazione sono in ogni caso a fondo perduto.
Detti apporti non sono quindi rivalutabili né ripetibili in nessun caso, quindi nemmeno in caso di scioglimento della associazione, né in caso di estinzione, recesso o esclusione del socio. Inoltre gli apporti, anche successivi, non creano altri diritti di partecipazione, possedendo ogni socio una sola quota. Detta quota è del tutto personale, non trasmissibile a terzi se non per successione in caso di morte del socio o associato e non è rivalutabile.
SOCI
Art.5) – Categorie di Soci
L’associazione è offerta a tutti coloro che, essendo interessati alla realizzazione delle finalità istituzionali, ne condividono lo spirito e gli ideali, ne accettano lo Statuto e le disposizioni impartite dal Consiglio Direttivo.
L’Associazione ha soci (in seguito chiamati anche associati o aderenti) fondatori,
onorari, sostenitori e ordinari.
Sono soci fondatori quelli intervenuti nell’atto costitutivo nonché coloro ai quali tale qualifica venga espressamente conferita in ragione di particolari meriti dal Consiglio Direttivo, a maggioranza dei componenti; ad essi spettano le prerogative fissate nel presente Statuto.
Sono soci onorari le persone e/o gli Enti cui il Consiglio Direttivo abbia attribuito siffatta qualifica per meriti particolari nei confronti dell’Associazione o perché occupino posizioni di particolare rilievo nei settori di attività che interessano gli scopi dell’Associazione. La qualifica di socio onorario, che non
può essere richiesta, si acquisisce a titolo gratuito su delibera motivata del Consiglio Direttivo.
Sono soci sostenitori le persone e/o gli Enti che si impegnano a dare un attivo contributo all’attività dell’Associazione. La loro quota sarà di importo maggiore di quella dei soci ordinari.
Sono soci ordinari le persone/o gli Enti che aderiscono all’Associazione, impegnandosi a versare le quote annuali stabilite nei termini e nei modi fissati dal Consiglio Direttivo.
La divisione degli aderenti nelle suddette categorie non implica alcuna differenza di trattamento tra gli stessi in merito ai loro diritti nei confronti della associazione. Ciascun aderente ha diritto a partecipare effettivamente alla vita dell’associazione indipendentemente dall’entità dei versamenti fatti o dell’attività prestata o dei servizi ricevuti. Possono essere soci le persone fisiche, le persone giuridiche, gli enti, pubblici o
privati.
Art.6) – Uniformità del rapporto associativo
L’Associazione garantisce una disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative volte a garantire l’effettività del rapporto medesimo.
Pertanto:
- L’adesione all’associazione è a tempo indeterminato, fatto salvo il diritto di recesso.
- La domanda di adesione di un minore deve essere sottoscritta da un genitore o da chi ne fa le veci.
- L’adesione all’associazione comporta per il maggiore d’età il diritto di voto in assemblea per l’approvazione del rendiconto annuale e del bilancio di previsione, le modificazioni dello statuto e dei regolamenti per la nomina degli organi direttivi della associazione.
Art.7) – Acquisizione dello status di socio
L’ammissione a socio è deliberata dal Consiglio Direttivo, su domanda scritta del richiedente. Tale domanda comporta l’accettazione di tutte le norme del presente Statuto e di tutte le eventuali modifiche, del regolamento interno, nonché del pagamento di tutte le quote annuali previste in favore dell’Associazione da parte di ciascun associato e l’obbligo di osservare le deliberazioni che, in base al presente Statuto, saranno adottate dai competenti organi dell’Associazione stessa.
La qualità di socio si acquista per effetto della delibera con la quale il Consiglio Direttivo accetta la domanda e si perde per esclusione motivata da parte dello stesso, o dell’Assemblea, o per dimissioni.
L’ ammissione di un nuovo socio deve avvenire solo su presentazione da parte di un socio già aderente, e dietro proposizione di espressa domanda al Presidente o al Consiglio Direttivo, nella quale il richiedente si dichiari edotto sulle finalità e sul funzionamento della associazione.
Il Consiglio Direttivo deve provvedere in ordine alla domanda di ammissione entro trenta (30) giorni. In caso di diniego il Consiglio Direttivo non è tenuto a esplicitare le cause o motivazioni del diniego stesso.
Art.8) – Recesso del socio
Il socio può recedere in qualunque momento mediante comunicazione fatta al Consiglio Direttivo tramite mezzo posta raccomandata o posta elettronica certificata. Il mancato versamento delle quote associative costituisce tacita manifestazione di recesso, con effetto dall’esercizio per il quale non viene versata la quota.
Art.9) Esclusione del socio
Il socio può essere escluso dall'associazione per gravi mancanze nei confronti dell’associazione medesima o per gravi inadempienze di legge, su provvedimento motivato dell’assemblea ordinaria. In caso di comportamento difforme che rechi pregiudizio agli scopi o al patrimonio dell’Associazione, il Consiglio Direttivo dovrà intervenire ed applicare le seguenti sanzioni diffida ed espulsione dall’associazione.
ORGANI DELL’ ASSOCIAZIONE
Art.10) - Elenco degli organi associativi
Sono organi dell’associazione:
1. l’Assemblea dei soci;
2. il Consiglio Direttivo;
3. il Presidente;
4. il Vice presidente;
L’elezione degli organi dell’associazione non può essere in alcun modo vincolata o limitata ed è informata a criteri di massima libertà di partecipazione all’elettorato attivo e passivo.
Art.11) L’ Assemblea dei soci
L’Assemblea è l’organo sovrano dell’associazione e le sue deliberazioni, prese in conformità del presente Statuto e degli eventuali regolamenti interni, obbligano tutti i soci anche se assenti o dissenzienti.
L’Assemblea è composta da tutti gli aderenti alla associazione che risultino iscritti al libro soci da almeno cinque giorni e che siano in regola con il pagamento delle quote sociali. Ogni socio in regola col versamento della quota associativa ha diritto a un voto.
Gli enti e le società associate sono rappresentati da chi ne ha la legale rappresentanza o da un suo delegato, con delega scritta, da inviarsi anche per fax o posta elettronica certificata.
E’ ammessa la delega scritta ad altro socio ma nessuno può rappresentare più di
tre (3) altri soci.
Art.12) Funzionamento e attribuzioni dell’Assemblea
All’Assemblea dei soci, da convocarsi almeno una volta all’anno, dal Presidente entro il 30 aprile, spetta:
- l’elezione dei membri del Consiglio Direttivo, del Presidente e del Vice Presidente;
- l’approvazione del bilancio consuntivo e preventivo, nonché la relativa relazione;
- l’approvazione dei programmi e del piano annuale delle attività associative, culturali e formative nonché dei regolamenti che disciplinano lo svolgimento delle singole attività dell’associazione;
- la delibera sull’eventuale destinazione di avanzi di gestione o fondi comunque denominati, qualora ciò sia consentito dalla legge e dal presente statuto;
- la delibera sull’esclusione di un socio.
L’ Assemblea straordinaria delibera sulle modifiche del presente statuto, sul trasferimento della sede in altro Comune e sullo scioglimento dell’Associazione. L’Assemblea è presieduta dal Presidente, o in caso di sua assenza dal Vice Presidente, che provvederà alla nomina di un segretario. Della adunanza si redige un verbale che verrà sottoscritto dal Presidente e segretario. Salvo quanto previsto dai precedenti commi del presente articolo, le decisioni dei soci possono essere adottate mediante consultazione scritta ovvero sulla
base del consenso espresso per iscritto. La procedura di consultazione scritta o di acquisizione del consenso espresso per iscritto, anche via mail o altri mezzi di comunicazione telematica, non è soggetta a particolari vincoli, purché sia assicurato a ciascun socio il diritto di partecipare alla decisione e ne sia assicurata a tutti gli aventi diritto adeguata informazione.
Art.13) - Modalità di convocazione dell’Assemblea
L’Assemblea è convocata dal Presidente o dal Consiglio Direttivo almeno una volta l’anno per l’approvazione del bilancio, del rendiconto economico finanziario e inoltre, ogni qualvolta il Consiglio Direttivo o il Presidente lo ritenga opportuno oppure ne sia fatta richiesta da almeno un decimo dei suoi
aderenti.
La convocazione è fatta mediante comunicazione da inviare attraverso posta normale o elettronica almeno dieci giorni prima dell’adunanza, contenente la data ed il luogo di convocazione nonché l’elenco degli argomenti all’ordine del giorno.
Art.14) Quorum per la validità delle delibere dell’Assemblea
L’Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è validamente costituita e atta a deliberare qualora in prima convocazione siano presenti la maggioranza dei soci ed in seconda convocazione la validità prescinde dal numero dei presenti.
In casi di urgenza, il Presidente assume le iniziative necessarie sostituendosi al Consiglio Direttivo al quale riferisce in occasione della prima riunione per la ratifica del suo operato. Nel caso di assenza o di impedimento del Presidente egli è sostituito nell'esercizio delle sue mansioni dal Vice Presidente.
At.15) Esercizio del diritto di voto e maggioranze assembleari
Ogni socio ha diritto ad un voto, esercitabile anche mediante delega ad altro aderente. Ciascun delegato può farsi portatore di non più di tre deleghe. Le deliberazioni della assemblea ordinaria sono assunte con il voto favorevole della maggioranza dei presenti, ed in caso di parità prevale il voto del Presidente
dell’assemblea.
Le deliberazioni della assemblea straordinaria sono assunte con il voto favorevole di almeno 2/3 (due terzi) dei presenti.
Tutte le delibere prese dall’Assemblea dell’Associazione si considerano non approvate ove abbiano votato contro almeno due (2) dei Soci Fondatori.
Art.16) Consiglio direttivo. Eleggibilità, composizione, dimissioni.
L’Associazione è amministrata dal Consiglio Direttivo.
Il Consiglio Direttivo, è nominato dall’Assemblea dei soci, ha i più ampi poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione dell’Associazione. E’ composto da 2 a 5 membri, compresi il Presidente e il Vice-Presidente, scelti tutti tra i soci dell’assemblea. Sono membri di diritto del Consiglio Direttivo i Soci Fondatori.
Qualora per qualsiasi motivo venga meno la maggioranza del Consiglio, l’intero Consiglio si considera decaduto e occorre convocare l’assemblea per la sua rielezione. In caso di cessazione dalla carica di un consigliere il Consiglio stesso dà luogo alla sua cooptazione nominando un membro che resterà in carica fino al termine del mandato del consiglio in carica.
Il Consiglio nomina, se non vi ha provveduto l’assemblea, il Presidente e il Vice-Presidente. Il Vice-Presidente funge anche da segretario nelle riunioni del Consiglio Direttivo, salvo diversa nomina del Presidente. I membri dell’organo amministrativo dell’associazione restano in carica per cinque(5) anni e sono rieleggibili.
Ai membri del Consiglio Direttivo spetta il rimborso delle spese sostenute nell’esercizio dell’attività di amministrazione dell’associazione.
L’assemblea dei soci può fissare un compenso, nei limiti e con le modalità di legge, per il Presidente e per i consiglieri.
Art.17) Consiglio Direttivo. Convocazione e compiti.
Il Consiglio Direttivo è convocato a mezzo comunicazione scritta dal Presidente ogni qualvolta questi lo ritenga opportuno oppure qualora ne sia fatta richiesta dalla maggioranza dei consiglieri. Il Consiglio Direttivo è comunque validamente costituito e atto a deliberare qualora siano presenti la totalità dei consiglieri in carica.
Le deliberazioni del Consiglio Direttivo sono prese a maggioranza dei presenti,
in caso di parità prevale il voto del Presidente.
I suoi compiti sono:
a) eleggere tra i suoi membri, nella prima riunione del mandato, il Presidente, il Vice Presidente e le altre cariche secondo quanto stabilito dal presente articolo;
b) curare l’attuazione delle linee programmatiche promosse dall’Assemblea dei soci e di quelle approvate;
c) predisporre annualmente il bilancio consuntivo e preventivo, da sottoporre all’approvazione dell’Assemblea;
d) approvare la relazione annuale al bilancio da sottoporre alla propria Assemblea;
e) predisporre il piano annuale e le modalità di attuazione delle iniziative;
f) designare i propri rappresentanti nei vari Enti o organismi che operano in settori analoghi nell’ambito del proprio territorio.
g) istituire Commissioni per l'organizzazione e l'attuazione delle iniziative statutarie: fra queste quella per l'Autentica, la certificazione delle Opere dell'Artista e l'archiviazione dei documenti relativi;
h) delegare parte dei propri poteri o di affidare incarichi ad alcuni membri del consiglio o ad altri, anche estranei all’assemblea in nome e per conto dell’associazione.
POTERI DI RAPPRESENTANZA
Art.18) Il Presidente. Rappresentanza dell’associazione
Al Presidente dell'associazione spetta la rappresentanza della associazione stessa di fronte ai terzi e anche in giudizio. Il Presidente è quindi il legale rappresentante della associazione, sovrintende alle attività sociali ed all’esecuzione delle deliberazioni degli organi sociali.
ESERCIZIO – RENDICONTO – AVANZO DI GESTIONE
Art.19) Esercizio sociale e rendiconto annuale
L’anno finanziario inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.
Entro il 30 aprile il Consiglio Direttivo sottoporrà all’Assemblea il bilancio consuntivo relativo all’anno precedente ed entro il 31 dicembre il bilancio preventivo relativo all’anno successivo.
Art.20) Libri associativi
I libri dell’associazione sono quelli previsti per legge o per volontà dell’assemblea dei soci, nonché il libro delle adunanze dei soci, il libro dei nominativi dei soci medesimi, il libro delle riunioni del Consiglio Direttivo.
Tutti i libri sono visibili da chiunque dei soci ne faccia motivata richiesta e a sue spese.
Art.21) Avanzo di gestione
L’eventuale avanzo di gestione di ogni esercizio associativo deve essere impiegato per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle strettamente connesse.
SCIOGLIMENTO DELL’ASSOCIAZIONE
Art.22) Delibera di scioglimento
Lo scioglimento dell’associazione deve essere deliberato con il voto favorevole di almeno la metà più uno di tutti i soci iscritti all’Associazione aventi diritto al voto nell’Assemblea ordinaria e dall’Assemblea straordinaria, con le maggioranze richieste.
Art.23) Devoluzione del patrimonio residuo
In caso di suo scioglimento, per qualsiasi causa, dell’Associazione, il patrimonio della stessa dovrà essere devoluto ad altra organizzazione con scopi simili o con fini di utilità sociale, sentito l’organismo di controllo di cui all’art. 3 comma 190 della legge 23 dicembre 1996 n. 662, e salvo diversa destinazione imposta dalla
legge.ù
DISPOSIZIONI FINALI
Art.24) Modifica dello Statuto
La modifica del presente Statuto può essere deliberata esclusivamente dall’Assemblea su iniziativa del Consiglio Direttivo o su richiesta di almeno 2/3 dei soci aventi diritto di voto.
Art.25) Clausola compromissoria
Qualunque controversia sorgesse in dipendenza della esecuzione o interpretazione del presente statuto sarà rimessa al giudizio di un arbitro, amichevole compositore, che giudicherà secondo equità e senza formalità di
procedura, dando luogo ad arbitrato irrituale. L’arbitro sarà scelto di comune accordo dalle parti contendenti o in mancanza di accordo dal Presidente del consiglio notarile di Roma.
Art.26) Disposizioni finali
Per quanto non previsto nel presente statuto si fa riferimento alle norme in materia di Enti e Associazioni senza fini di lucro del Codice Civile e delle vigenti disposizioni di legge
F.to GUCCIONE Paola - GIRO Giovanni Maria - Lorenzo Cavalaglio, Notaio (L.s)